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La polizza caso morte

A cosa pensiamo quando ci viene proposta una polizza caso morte?

Non so voi, ma per la mia esperienza, tutte le volte che ne parlo, vedo alcuni risparmiatori, togliere le mani riposte sulla scrivanie a cercare altre “superfici” magari ferrose o ad esercitare un esercizio fisico che richiede l’apertura di due dita in particolare l’indice ed il mignolo contestualmente.

Scherzi a parte, in genere quando si parla di coperture assicurative i nostri pensieri vengono improvvisamente assorbiti da notizie negative a cui nessuno mai e poi mai vorrebbe pensare affidandosi in un certo qual modo al fato.

Ma siamo proprio sicuri che questo sia il giusto atteggiamento?

Partiamo proprio dal concetto di assicurazione, che cosa è un’assicurazione?

L’assicurazione è un contratto tipico, perché previsto dal codice civile.

L’art. 1882 del Codice Civile lo definisce proprio il contratto col quale c’è una parte “ASSICURATORE”, che dietro il pagamento di un premio ricevuto dal “CONTRAENTE”(persona fisica o giuridica), si obbliga a rivalere “L’ASSICURATO” (persona fisica), entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, direttamente ad un “BENEFICIARIO” (persona fisica o giuridica) inserito in polizza.

Andiamo quindi a comprendere, quali potrebbero essere i benefici nel sottoscrivere una polizza assicurativa.

  • Dobbiamo sapere che, quando sottoscriviamo una polizza assicurativa, il beneficiario della polizza che riceve tali somme non sono suscettibili di sequestro o pignoramento (salvo alcuni aspetti giuridici) e quindi abbiamo il primo aspetto di tutela.
  • In secondo luogo, otteniamo dei vantaggi fiscali, infatti, entro alcuni limiti di importo versato, le T.C.M. sono strumenti che possono essere portate in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
  • Colui che riceverà le somme, andrà ad acquisire/beneficiare di determinate somme mediante un contratto,  il cosiddetto IURE PROPRIO. Pertanto, quel soggetto che beneficia delle somme, non riceve le somme in qualità di erede o legatario in quanto le polizze assicurative esulano dall’asse ereditario e quindi potremmo aumentare i capitali da destinare ad un eventuali eredi o in alternativa trasferire del denaro a chi non fa parte dei cosiddetti eredi legittimi.
  • Per concludere, le somme ricevute, saranno esenti da eventuali tasse di successione

Qualche settimana fa, vi ho raccontato il caso di Renzo & Lucia, uniti in matrimonio senza figli.

Dalla lettura abbiamo visto come in caso di decesso di uno dei due coniugi, l’eredità si sarebbe divisa non solo verso il coniuge, bensì anche tra eredi ascendenti e collaterali (genitori e fratelli).

Nel caso in cui, i due coniugi, attraverso il supporto di un Consulente Patrimoniale, avessero sottoscritto una comunissima T.C.M. ovvero una temporanea caso morte, il contraente della polizza ha la possibilità di designare un beneficiario in caso di sua scomparsa.

Pertanto, il coniuge superstite, riceverebbe una somma di denaro da parte dell’assicurazione che potrebbe essere utilizzata per colmare la quota di legittima spettante agli eredi non dovendo quindi condividere la propria casa in quanto

Questo è solo uno degli svariati motivi per cui sottoscrivere una T.C.M.

E quindi caro lettore, vorresti che un giorno i tuoi beni potessero essere sottratti ai tuoi familiari più cari a favore di alcuni tuoi eredi “legittimi” (fino al 6° grado)?

A questa criticità vuoi trovare una soluzione?

Non subire gli eventi, ma evita che determinate situazioni possano cambiare in modo radicale la vita tua e dei tuoi cari.

Contattami per una consulenza, alla prossima.

Dott. Alessandro Lo Verde

The Green Consulting

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